Borse di studio «Il Commercialista Veneto» 2026 – Primo premio alla dott.ssa Jasmine De Barba dello Studio Bampo.
Con un contributo dedicato alla tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, la dott.ssa Jasmine De Barba si è classificata al primo posto delle Borse di studio «Il Commercialista Veneto» 2026.
Il lavoro è pubblicato sul n. 293 della rivista: ne proponiamo una sintesi in chiave operativa.
Lo Studio Bampo è lieto di annunciare che la dott.ssa Jasmine De Barba, dello Studio, è risultata prima classificata alle Borse di studio «Il Commercialista Veneto» 2026.
Il suo articolo, «Il coordinamento tra l’art. 88, comma 4 ter del TUIR e gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa dopo il D. Lgs. 186/2025», è pubblicato sul n. 293 (settembre-ottobre 2026) de Il Commercialista Veneto, periodico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.
Il tema riguarda da vicino le imprese impegnate in un percorso di ristrutturazione del debito: lo stralcio concesso dai creditori genera infatti un provento che, senza una disciplina di favore, rischierebbe di trasformarsi in un nuovo debito verso l’Erario.
1. Il problema: lo stralcio del debito genera un provento
Quando un debito viene ridotto nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi, l’OIC 19 (par. 73) ne impone l’eliminazione contabile, con rilevazione di una sopravvenienza attiva pari alla riduzione ottenuta. L’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 147/2015, ne disciplina il trattamento fiscale distinguendo due regimi: la detassazione piena (primo periodo) per le procedure con finalità liquidatoria e la detassazione parziale (secondo periodo) per gli strumenti di risanamento, nei quali la sopravvenienza è esente solo per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, le eccedenze ACE e gli interessi passivi indeducibili riportabili ex art. 96 del TUIR. La ratio è evitare un doppio beneficio all’impresa che torna in bonis.
2. Il disallineamento con il Codice della crisi
La norma tributaria continuava però a richiamare gli istituti della Legge Fallimentare, mentre il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha introdotto strumenti nuovi. Il coordinamento è stato così affidato alla prassi, con esiti non uniformi: con la risposta a interpello n. 222 del 13 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha esteso la detassazione parziale al piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII pubblicato nel Registro delle imprese; con la risposta n. 179 del 7 luglio 2025 l’ha invece negata al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, perché non espressamente richiamato dalla norma.
3. Il D.Lgs. 186/2025: conta la funzione, non il nome
L’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che il primo periodo del comma 4-ter si applica anche al concordato nella liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; il secondo periodo riguarda invece anche il concordato minore in continuità, gli accordi di ristrutturazione omologati ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII, i piani attestati ex art. 56 CCII pubblicati nel Registro delle imprese e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per la composizione negoziata il rinvio opera tramite l’art. 25-bis, comma 5, CCII. Come sottolinea l’autrice, il trattamento fiscale discende dalla natura liquidatoria o di risanamento dello strumento, non dalla sua denominazione.
4. Due esempi numerici: la detassazione parziale «consuma» le posizioni fiscali
Nel primo caso, a fronte di un reddito di 1.200 (di cui 800 da sopravvenienza) e di perdite pregresse per 1.000, le perdite coprono dapprima, nel limite dell’80%, gli altri componenti di reddito (320 su 400) e, per il residuo di 680, la sopravvenienza: restano detassati soltanto 120 e il reddito imponibile è pari a 80. Nel secondo, con una sopravvenienza di 1.000, ROL nullo e interessi passivi indeducibili riportati per 800, questi ultimi vengono assorbiti dalla sopravvenienza, la quota esente scende a 200 e resta imponibile il solo reddito ordinario di 100. La detassazione parziale non è quindi un’esenzione piena, ma un meccanismo di coordinamento con le poste fiscali pregresse.
Cosa fare in pratica
– Qualificare lo strumento prescelto come liquidatorio o di risanamento prima di stimarne gli effetti fiscali.
– Verificare i presupposti formali: omologazione di accordi e piani, pubblicazione nel Registro delle imprese dei piani attestati e degli accordi della composizione negoziata.
– Quantificare nel piano le perdite fiscali, le eccedenze ACE e gli interessi passivi indeducibili destinati a essere assorbiti dalla sopravvenienza.
– Riesaminare le posizioni pregresse alla luce della natura interpretativa dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025.
Ogni percorso di risanamento ha caratteristiche proprie e il suo impatto fiscale va valutato caso per caso. Il contributo integrale, con bibliografia e tabella riassuntiva del regime per ciascuno strumento, è consultabile sul n. 293 de Il Commercialista Veneto, pagg. 6-8.
A Jasmine vanno le congratulazioni di tutto lo Studio per un risultato che premia rigore, passione per lo studio e capacità di tradurre la norma in soluzioni concrete.
Lo Studio Bampo è a disposizione per valutare gli effetti fiscali della riduzione dei debiti nei percorsi di composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano attestato e concordato.
Pdf news pubblicata – Primo premio Borse di Studio 2026 alla Dott.ssa Jasmine De Barba
Una risposta
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