Transfer Pricing Adjustments – rilevanza fiscale

La rilevanza fiscale degli aggiustamenti da Transfer Pricing

Deduzione fiscale
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 1828/21/2024) ha riconosciuto la deducibilità degli aggiustamenti compensativi di transfer pricing. Tali aggiustamenti, spesso introdotti a fine anno, servono per riallineare i risultati effettivi con le previsioni iniziali e garantire così la conformità al principio di libera concorrenza.
Già l’OCSE (dal 2012) e il Joint Transfer Pricing Forum dell’UE (nel 2014) avevano espresso un orientamento favorevole, a condizione di rispettare alcuni requisiti (simmetria tra le parti, coerenza nel tempo, rettifica imputata a bilancio prima della dichiarazione dei redditi).
Anche la Cassazione, in precedenti pronunce (es. n. 20054/2014), si è espressa a favore della piena deducibilità.
Nel caso esaminato dalla Corte lombarda, l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’art. 110, comma 7 del Tuir, ma i giudici hanno confermato la legittimità del metodo (Tnmm) e la corretta contabilizzazione (secondo il noto principio della c.d. derivazione rafforzata).

OIC 34 e nuova classificazione contabile
Con il documento OIC 34, dai bilanci 2024 cambia la classificazione degli aggiustamenti da transfer pricing: si considerano “corrispettivi variabili” e vanno imputati a ricavi (voce A1) o a costi (B6 o B7), a seconda dei casi.
In precedenza, le note di addebito/credito connesse agli aggiustamenti venivano spesso contabilizzate tra i “proventi/oneri diversi(A5 o B14). La nuova impostazione favorisce maggiore coerenza e chiarezza in bilancio.

Effetti pratici
Risultato operativo invariato: l’impatto sul risultato d’esercizio non cambia, ma l’inclusione nella voce ricavi o costi incide sugli indicatori di redditività (ad esempio, il ROS), poiché varia il denominatore relativo ai ricavi (o il valore dei costi).
Cade la distinzione contabile fra aggiustamenti di margine e aggiustamenti di prezzo, che restano rilevanti solo a fini IVA.

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