Non esiste un termine decadenziale per la ricapiitalizzazione della società o la trasformazione in società di persone. La reintegrazione del capitale fa venire meno “ex tunc” lo scioglimento della società (ex art. 2484 c. 1 n. 4 c.c.).Non è, quindi, possibile ritenere l’amministratore responsabile per illecita prosecuzione dell’attività sociale, ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.
Segnaliamo l’interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 15 giugno 2023 n. 17139) che è intervenuta su un tema particolarmente delicato in caso di crisi d’impresa (anche temporanea). In particolare, con riferimento alla responsabilità per l’amministratore di una società in un caso di scioglimento della società per perdita del capitale sociale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge.
A tale proposito, la Corte ha ribadito innanzitutto che lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell’art. 2447 c.c., in quanto, con il verificarsi dell’anzidetta condizione risolutiva, viene meno ex tunc lo scioglimento della società.
Di interesse risulta però il fatto, come evidenziato dai giudici, che manchi, nell’ordinamento, un termine oltre il quale è precluso all’assemblea di deliberare a norma dell’art. 2482-ter c.c..