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Nuova Bozza di circolare a commento del Provvedimento del 23 novembre 2020 sul TP

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla consultazione pubblica sulla bozza di circolare che fornisce chiarimenti in tema di idoneità della documentazione in materia di prezzi di trasferimento. Il termine entro cui inviare i contributi è il 12 ottobre 2021. La bozza di circolare è stata redatta con l’obiettivo di fornire ulteriori istruzioni operative sulle novità introdotte dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 (che interviene sul nuovo set documentale da produrre ai fini del TP dal periodo d'imposta 2020)

Tra le novità più significative la bozza di circolare rammenta che affinché la documentazione possa essere considerata idonea, sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale devono seguire la struttura prevista dal provvedimento 23 novembre 2020. Più in dettaglio, se, da un lato, non sono modificabili titolazione e numerazione dei diversi capitoli della documentazione, dall’altro sono ammissibili modifiche parziali e integrazioni solo se strettamente necessarie e volte ad una migliore comprensione del documento e che non comportino modifiche sostanziali delle informazioni previste nel Provvedimento.

La bozza di circolare ribadisce che affinchè le imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, che intendono beneficiare del regime premiale di disapplicazione delle sanzioni amministrative derivanti da rettifiche di transfer pricing, devono procedere alla predisposizione sia del Masterfile che della Documentazione Nazionale.

Il provvedimento prevede la possibilità di presentare più di un Masterfile, qualora il gruppo svolga attività diverse tra loro e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento (cd. divisioni). Viene evidenziato che, qualora nel corso del controllo o di altra attività istruttoria dovesse sorgere l’esigenza di assumere informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l’entità locale, sarà necessario rendere disponibili i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, nonché illustrare le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento.

La bozza di circolare descrive inoltre il contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale, fornendo chiarimenti sulle ulteriori novità introdotte con il provvedimento, quali:

- la possibilità del contribuente di presentare la documentazione idonea con riguardo solo ad una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso, l’esimente sanzionatoria sarà applicata con esclusivo riguardo a dette operazioni;

- la documentazione necessaria per applicare il cd. “approccio semplificato”, introdotto dall’art. 7 del D.M. 14 maggio 2018, in tema di servizi a basso valore aggiunto.

All’interno del Masterfile dovranno essere inserite tutte le informazioni necessarie per descrivere:

- la struttura organizzativa del gruppo (schede illustrative e diagrammi di sintesi necessari per rappresentare l’assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale e l’ubicazione geografica delle entità locali);

- la descrizione generale delle attività svolte dal gruppo;

- i flussi delle operazioni;

- un elenco e una breve descrizione dei principali contratti o accordi che disciplinano la prestazione di servizi infragruppo, APA e MAP.

All’interno della Documentazione Nazionale dovranno essere inserite specifiche informazioni relative alle operazioni infragruppo. Più in dettaglio, la Documentazione Nazionale dovrà contenere un’illustrazione generale dell’entità locale, la descrizione dettagliata della struttura operativa, delle attività e della strategia imprenditoriale perseguita dall’entità locale, la descrizione delle operazioni infragruppo.

La bozza di circolare precisa che omissioni o inesattezze parziali (ad esempio, omessa documentazione di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo) possono non pregiudicare l’applicazione del regime premiale qualora non siano suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi.

Nel rammentare che tra le novità più significative si rinviene quella relativa alla firma elettronica con marca temporale del Masterfile e della Documentazione Nazionale da parte del legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato da apporre, in caso di comunicazione di possesso della documentazione, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre 2021), si evidenzia come un aspetto interessante (parag. 9 della bozza di circolare) riguarda la previsione di poter “flaggare” (ovvero compilare l’apposito quadro RS106 del Modello Unico) ed apporre la firma digitale con marca temporale entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi (quindi 90 giorni dal 30 novembre 2021).

Questo sia in ipotesi di dichiarazione “tardiva”, che “correttiva” (sempre entro i 90 giorni).

Inoltre, è possibile accedere all’istituto della cosiddetta “remissione in bonis”. Ovvero a fronte del pagamento di una piccola sanzione, poter ri-presentare la dichiarazione “flaggata” ed apporre la marca temporale entro i termini della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo in assenza però di richieste, verifiche ecc avanzate dall’agenzia delle entrate.


In sostanza, in base alla bozza di circolare, il contribuente ha ora 4 possibilità:

  • presentare il Mod. Redditi entro il 30 novembre 2021 con apposito “flag” in Unico + firma digitale con marca temporale sulla documentazione;

  • non presentare il Modello entro il 30 novembre 2021 e presentare una dichiarazione “tardiva” entro i successivi 90 giorni con “flag” + firma digitale con marca temporale;

  • presentare il Modello entro 30 il novembre 2021 senza “flag” e ri-presentare una dichiarazione “correttiva” entro i successivi 90 giorni con “flag” + firma digitale con marca temporale;

  • presentare il Modello entro il 30 novembre 2021 senza “flag” e ri-presentare una dichiarazione dei redditi entro i termini dell'invio del Modello Redditi del prossimo anno (indicativamente novembre 2022) tramite l’istituto della c.d. “remissione in bonis” in assenza di verifiche o richieste avanzate dall’Agenzia delle Entrate.

Mentre l'Agenzia non sembra prendere una posizione esplicita sulla fattibilità di dichiarazioni integrative per "ravvedere" il mancato "flag".


Da ultimo, si segnala che in considerazione della scadenza della consultazione pubblica, prevista per la data 12 ottobre 2021, è prevedibile che la versione definitiva della circolare avvenga a ridosso della scadenza della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e della comunicazione di possesso della TP documentation (ovvero il, 30 novembre 2021).

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