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Certificazioni dei crediti d’imposta R&S: i chiarimenti dell’AE

Con la circolare Ag. Entrate 10.04.2019 n. 8/E (par 3.1) sono stati forniti nuovi chiarimenti sulle disposizioni che estendono l'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia con riferimento al periodo agevolato che ai periodi costituenti la media di riferimento).Infatti, la L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha apportato alcune modifiche significative alla certificazione contabile del credito d’imposta R&S già a decorrere dai crediti maturati nel periodo d’imposta 2018, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”).

Nelle imprese soggette ex lege a revisione legale dei conti la certificazione contabile deve essere rilasciata dal soggetto incaricato, mentre nelle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

All'avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese viene subordinata anche la fruizione del credito, nel senso che “l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare, se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione”. Tale previsione si rende applicabile già a partire dal credito d'imposta maturato in relazione al periodo d'imposta 2018 ed utilizzato nel 2019.

Con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta viene precisato che: "non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ..., alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa."

L'attività di certificazione quindi, deve assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.

Ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa, “l’attività di certificazione della documentazione contabile delle spese deve assicurare la regolarità formale dei documenti e dei contatti rilevanti e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio”. Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l'attività di certificazione, viene specificato che essa non possa essere svolta con “criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare”.

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