Polizze Unit-Linked e rischio demografico: aspetti da considerare.
Le polizze Unit-Linked rappresentano un tema di rilievo nell’ambito delle assicurazioni sulla vita, in particolare per quanto concerne la loro qualificazione giuridica e il regime fiscale applicabile. Recenti interventi della Corte di Cassazione (sentenze nn. 11387/2025 e 21022/2024) hanno riaffermato l’importanza del “rischio demografico” come elemento determinante per riconoscere a tali contratti la natura di vere assicurazioni sulla vita, con i conseguenti benefici civilistici e fiscali.
Rischio demografico
Il rischio demografico si riferisce alla possibilità che la durata della vita dell’assicurato si discosti dalla media demografica. Tale rischio è assunto dall’assicuratore, il cui risultato economico dipende dalla discrepanza tra la durata effettiva e quella statistica della vita dell’assicurato. Se il decesso avviene anticipatamente, l’importo liquidato al beneficiario sarà maggiore, comportando per l’assicuratore una riduzione del margine di profitto; viceversa, l’anticipazione garantisce una funzione previdenziale a favore del beneficiario.
Affinché un contratto possa essere qualificato come assicurazione sulla vita, è necessario che la prestazione dell’assicuratore sia legata a un evento futuro attinente alla vita umana e che venga riconosciuta all’assicurato una somma non semplicemente correlata al rischio finanziario.
L’ordinanza del 2024 la Cassazione ha esaminato una polizza unit-linked nella quale il premio unico versato veniva investito in quote di un fondo gestito, collegando la prestazione dell’assicuratore ai rendimenti ottenuti. In caso di decesso dell’assicurato, il beneficiario riceveva il 101% del valore delle quote.
La mera restituzione dei premi versati, del controvalore degli attivi o il pagamento di una maggiorazione minima non soddisfava il requisito di rischio demografico richiesto per configurare una vera assicurazione sulla vita.
Pertanto, se un contratto formalmente definito “assicurazione sulla vita” consente che, in caso di decesso dell’assicurato, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo a causa dell’andamento negativo degli investimenti, il contratto non può essere considerato tale ai sensi dell’art. 1882 c.c.
Per qualificare una polizza unit-linked come assicurazione sulla vita, è imprescindibile che l’assicuratore assuma un rischio effettivamente legato alla durata della vita dell’assicurato. Senza tale elemento, il contratto perde la propria natura assicurativa e viene assimilato a un investimento finanziario tout court.
Implicazioni fiscali e profili operativi
La corretta qualificazione del contratto incide direttamente sui benefici fiscali applicabili. Le somme corrisposte da polizze riconosciute come assicurazioni sulla vita sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c.) ed esenti dall’imposta di successione (art. 12 D.Lgs. 346/90). È inoltre previsto il differimento della tassazione fino al momento del riscatto (tax deferral).
Nel caso in cui il contratto sia privo del requisito del rischio demografico e si configuri come investimento finanziario, tali tutele vengono meno, esponendo il contraente a rischi ulteriori sia sul piano patrimoniale sia su quello fiscale. Ne consegue la necessità di valutare attentamente la struttura della polizza prima della sottoscrizione, verificando la presenza effettiva di un rischio demografico sostanziale.
Conclusioni
In sintesi, chi intende sottoscrivere una polizza unit-linked deve accertarsi che essa possegga le caratteristiche richieste per essere qualificata come assicurazione sulla vita, così da beneficiare dei vantaggi normativi e fiscali previsti.
Lo Studio rimane disponibile per ulteriori chiarimenti.