Esterovestizione: il parere della Cassazione.
La Cassazione ribadisce che non è contestabile se l’attività economica all’estero è effettiva.
Con la sentenza n. 23842 del 25 agosto 2025 (Pres. Perrino, Est. La Rocca), la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di esterovestizione: non può essere considerata esterovestita una società che svolge all’estero un’attività economica reale e stabile, anche se localizzata in uno Stato a fiscalità più favorevole.
La vicenda riguardava una società con sede legale a Madeira (Portogallo), operante nel settore del rimorchio marittimo e dell’assistenza alle piattaforme petrolifere. L’Agenzia delle Entrate ne aveva contestato la residenza effettiva in Italia, sostenendo che la direzione e la gestione fossero svolte da soggetti italiani.
La Suprema Corte, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha però escluso la sussistenza dell’esterovestizione, rilevando che la società possedeva una struttura organizzativa reale in Portogallo: sede operativa, dipendenti, mezzi propri e riunioni del consiglio di amministrazione effettivamente svolte all’estero.
Secondo la Cassazione, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la natura artificiosa della sede estera, non essendo sufficiente la presenza di legami gestionali o personali con l’Italia. La semplice scelta di uno Stato membro con un regime fiscale più vantaggioso non costituisce abuso della libertà di stabilimento riconosciuta dall’art. 49 TFUE, se l’attività economica svolta all’estero è autentica.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza unionale (tra le altre, Corte di Giustizia UE, cause C-196/04, C-6/16 e C-419/14) e nazionale (Cass. nn. 33234/2018, 15424/2021, 1544/2023), rafforzando l’orientamento secondo cui l’esterovestizione è contestabile solo in presenza di costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e finalizzate esclusivamente a conseguire vantaggi fiscali indebiti.
In sintesi, la Cassazione riafferma la centralità del principio di effettività: l’onere probatorio grava sull’Amministrazione, e la residenza fiscale deve essere ricondotta al luogo in cui si svolgono concretamente le funzioni direttive, gestionali e operative dell’impresa.