{"id":291,"date":"2023-12-19T06:43:34","date_gmt":"2023-12-19T06:43:34","guid":{"rendered":"https:\/\/studiobampo.wgcomunicazione.it\/?p=291"},"modified":"2024-03-21T16:31:28","modified_gmt":"2024-03-21T16:31:28","slug":"le-partecipazioni-a-tempo-o-auto-estinguibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiobampo.it\/en\/le-partecipazioni-a-tempo-o-auto-estinguibili\/","title":{"rendered":"Le partecipazioni a tempo o auto-estinguibili"},"content":{"rendered":"<p id=\"5pdr7\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\" data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong><span data-font-size=\"14\"><em><u>Finalit\u00e0<\/u><\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"a7s2a5882\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><em>L&#8217;emissione di partecipazioni temporanee consente alle societ\u00e0 di raccogliere capitale di rischio per il tempo necessario a finanziare l&#8217;avvio di un&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa o un certo progetto imprenditoriale, assicurando al contempo all&#8217;investitore un exit predefinito e agli altri soci di mantenere nel lungo periodo il controllo dell&#8217;impresa attraverso l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;investitore.<\/em><\/p>\n<p id=\"dnvba2834\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><span data-font-size=\"14\"><u>Le azioni a tempo (o auto-estinguibili)<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"n9dou2836\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Le partecipazioni a tempo sono delle azioni o quote che si estinguono automaticamente al realizzarsi di un determinato evento o allo scadere di un certo <strong>termine<\/strong>.<\/p>\n<p id=\"f0p0h2840\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">L&#8217;emissione di partecipazioni temporanee (o auto-estinguibili) consente alle societ\u00e0 di raccogliere capitale di rischio per l&#8217;avvio dell&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa o per un certo progetto imprenditoriale, assicurando all&#8217;investitore lo smobilizzo. Tale opzione risulta particolarmente vantaggiosa in assenza di un <strong>mercato<\/strong> secondario dei titoli e, al contempo, consente agli ai soci di maggioranza di mantenere il controllo dell&#8217;impresa attraverso la procedura di estinzione delle partecipazioni di altri investitori.<\/p>\n<p id=\"uuro82844\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Secondo <strong>Assonime (Caso n.6\/2023<\/strong>), le partecipazioni auto-estinguibili devo essere considerate pienamente ammissibili nel nostro ordinamento ed \u00e8 possibile prevedere che l&#8217;estinzione <u>non sia accompagnata da alcun diritto di liquidazione a favore del socio uscente<\/u>.<\/p>\n<p id=\"018gl2848\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Assonime osserva che il nostro ordinamento presenta una serie di meccanismi che attribuiscono all&#8217;<strong>autonomia statutaria<\/strong> la possibilit\u00e0 di scioglimento anticipato del vincolo sociale rispetto alla durata della societ\u00e0 per volont\u00e0 del socio uscente (recesso), della societ\u00e0 o di soci terzi (riscatto) e che \u201c<em>la presenza di clausole statutarie di recesso convenzionale o di riscatto costituiscono proprio ipotesi in cui la partecipazione sociale viene convenzionalmente considerata come temporanea<\/em>\u201d. Dato che l&#8217;ordinamento consente gi\u00e0 la cessazione anticipata del vincolo sociale per una decisione discrezionale del socio, della societ\u00e0 o degli altri soci, \u201c<em>non si ravvisano motivi per i quali l&#8217;autonomia statutaria non potrebbe configurare partecipazioni che si estinguono automaticamente al verificarsi di predeterminati eventi futuri<\/em>\u201d.<\/p>\n<p id=\"csf6x2853\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><span data-font-size=\"14\"><u>Differenza tra partecipazioni a tempo e riscatto<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"t9dw42855\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">\u00c8 opportuno ricordare che nel <strong>riscatto<\/strong> e nel <strong>recesso<\/strong> lo scioglimento del vincolo <u>avviene a seguito dell&#8217;esercizio del diritto attribuito al socio<\/u>, mentre, nelle partecipazioni auto-estinguibili, lo scioglimento del rapporto sociale <u>avviene in modo automatico al verificarsi del <\/u><strong><u>termine<\/u><\/strong><u> o della <\/u><strong><u>condizione<\/u><\/strong><u> prevista<\/u>, senza che il socio interessato, la societ\u00e0 o un socio terzo debbano esprimere alcuna volont\u00e0. Un secondo elemento caratteristico delle partecipazioni \u201ca tempo\u201d riguarda la possibilit\u00e0 di n<u>on prevedere alcuna forma di liquidazione a favore del socio uscente<\/u>.<\/p>\n<p id=\"ww3q22866\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><span data-font-size=\"14\"><u>Si possono emettere \u201cquote a tempo\u201d solo nelle SRL qualificate come PMI<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"c3ur52868\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">La \u201ctemporaneit\u00e0\u201d della partecipazione non pu\u00f2 riguardare tutte le azioni o quote di una societ\u00e0 ma solo una parte di esse. Nelle SRL \u00e8 possibile emettere categorie di quote dotate di diritti diversi solo quando esse rientrano nella <strong>categoria delle PMI<\/strong>. Per PMI, secondo la Raccomandazione n. 2003\/361\/CE, <u>si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro<\/u>. <u>Di conseguenza, la previsione di una categoria di \u201cquote a tempo\u201d pu\u00f2 riguardare solo le SRL che si qualificano come PMI.<\/u><\/p>\n<p id=\"gt42d2873\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><span data-font-size=\"14\"><u>L&#8217;introduzione delle azioni (o quote) a tempo<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"dv7q52875\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Le partecipazioni a tempo sono introdotte e disciplinate attraverso le <strong>clausole statutarie<\/strong>. Se tali partecipazioni sono previste in sede di costituzione della societ\u00e0, esse saranno determinate in sede di stipula dell&#8217;atto costitutivo. Se, invece, esse vengono introdotte successivamente, la loro previsione passa attraverso una modifica dello statuto; in tal caso, sar\u00e0 necessario deliberare, al contempo, l&#8217;emissione di azioni (o quote) a tempo attraverso due modalit\u00e0:<\/p>\n<p id=\"mfz552881\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">1) l&#8217;aumento del capitale;<\/p>\n<p id=\"terxy2883\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">2) la conversione di azioni (o quote) ordinarie esistenti in partecipazioni temporanee.<\/p>\n<p id=\"y25za2885\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Non si pongono particolari problemi quando si tratti di una <strong>conversione volontaria<\/strong> mentre <u>nel caso in cui, la delibera obblighi un certo numero di soci alla conversione (c.d. conversione forzosa) si ritiene che sia necessario il consenso dei soci che subiscono la conversione<\/u>.<\/p>\n<p id=\"ou4d32892\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><span data-font-size=\"14\"><u>L&#8217;estinzione della partecipazione senza liquidazione<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"qhivy2894\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Sul tema dell&#8217;estinzione Assonime osserva che la prassi notarile e la dottrina ritengono possibile procedere all&#8217;estinzione della partecipazione<strong> senza liquidazione<\/strong>. Nel caso della SPA, sotto un profilo pratico, bisogna distinguere se l&#8217;estinzione riguarda azioni senza o con valore nominale.<\/p>\n<p id=\"69dp42899\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><em>Estinzione di azioni senza valore nominale<\/em><\/strong><\/p>\n<p id=\"q6n4b2901\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">In assenza di liquidazione monetaria, qualora si tratti di azioni senza valore nominale, l&#8217;estinzione avviene automaticamente senza modifica dell&#8217;ammontare del capitale sociale.<\/p>\n<p id=\"z8f5a2904\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><em>Estinzione di azioni con valore nominale<\/em><\/strong><\/p>\n<p id=\"rv86e2906\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Qualora si tratti invece di azioni con valore nominale, l&#8217;estinzione delle azioni comporta la riduzione del numero delle azioni e il correlato incremento del valore nominale delle azioni residue.<\/p>\n<p id=\"xgj4f2908\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">L&#8217;estinzione delle partecipazioni, qualora non sia accompagnata dall&#8217;aumento del valore nominale delle azioni residue, comporta una <strong>riduzione del capitale sociale<\/strong>, con imputazione a riserva del valore nominale delle azioni estinte, che deve avvenire nel rispetto della disciplina dell&#8217;<a class=\"Y-s64 XzMaT\" href=\"https:\/\/mementopiu.it\/MementoPiu\/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&amp;IdUnitaDoc=830285&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hook=\"WebLink\">art. 2445 del Codice Civile<\/a>. Poich\u00e9 tale norma prevede il diritto di opposizione dei creditori, secondo Assonime \u201c<em>appare meno problematico per le societ\u00e0 definire il momento di estinzione delle partecipazioni aumentando il valore nominale delle azioni residue piuttosto che riducendo il capitale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p id=\"qhxl02915\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><strong><span data-font-size=\"14\"><u>Le modalit\u00e0 di estinzione delle partecipazioni a tempo con liquidazione<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p id=\"ztixf2917\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\"><u>Quando l&#8217;estinzione comporta un diritto alla liquidazione, i criteri di determinazione del valore di disinvestimento sono liberamente negoziabili <\/u>e non trovano applicazione i criteri degli artt. 2437 ter e 2473 del Codice Civile relativamente al caso del recesso del socio.<\/p>\n<p id=\"1ppu32923\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">In merito alle modalit\u00e0 di estinzione delle partecipazioni a tempo occorre fare riferimento alle regole dettate in materia di recesso dall&#8217;art. 2437-quater del Codice Civile per il procedimento di liquidazione. Tale articolo prevede innanzitutto che gli amministratori offrano in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. A<u>ssonime, sul punto, osserva che, nel caso di liquidazione di azioni auto-estinguibili, la suddetta opzione non pu\u00f2 essere rispettata, infatti, nella fattispecie in commento, la partecipazione \u00e8 destinata all&#8217;estinzione.<\/u><\/p>\n<p id=\"2u0ms2927\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">La liquidazione pu\u00f2 avvenire attraverso l&#8217;utilizzo di <strong>riserve<\/strong> disponibili o tramite la <strong>riduzione del capitale sociale<\/strong>.<\/p>\n<p id=\"tvktc2933\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">A<u>ppare ammissibile che, se la societ\u00e0 dispone di utili e riserve (disponibili) sufficienti alla liquidazione, si possa effettuare l&#8217;annullamento delle azioni acquistate anche senza una riduzione del capitale sociale<\/u> infatti \u201c<em>la prassi notarile ammette che l&#8217;annullamento delle azioni proprie possa essere realizzato senza riduzione del capitale sociale quando esso segua all&#8217;acquisto delle azioni da parte della societ\u00e0 con utilizzo di riserve disponibili<\/em>\u201d.<\/p>\n<p id=\"zm3p42935\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">In tal caso, non opera il diritto di opposizione in favore dei creditori di cui all&#8217;art. 2445 del Codice Civile.<\/p>\n<p id=\"jokng2939\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Assonime osserva inoltre che, in tal caso, \u201c<em>la corrispondenza al capitale sociale, rimasto invariato, richiede allora la riduzione del numero delle azioni in circolazione e l&#8217;aumento implicito o esplicito del loro valore nominale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p id=\"6odj42941\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">Per le SRL il rimborso del socio, senza riduzione del capitale sociale, \u00e8 possibile ai sensi dell&#8217;2473 del Codice Civile mediante l&#8217;utilizzo di riserve. L&#8217;<strong>annullamento<\/strong> della partecipazione comporta che i soci superstiti accrescano il valore nominale della propria quota.<\/p>\n<p id=\"qtmkk2947\" class=\"j1LEL va-er\" dir=\"auto\">In mancanza di utili o riserve disponibili la liquidazione dovr\u00e0 avvenire tramite la riduzione del capitale sociale. In tal caso, i <strong>creditori<\/strong> hanno diritto di opporsi all&#8217;operazione.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finalit\u00e0 L&#8217;emissione di partecipazioni temporanee consente alle societ\u00e0 di raccogliere capitale di rischio per il tempo necessario a finanziare l&#8217;avvio di un&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa o un certo progetto imprenditoriale, assicurando al contempo all&#8217;investitore un exit predefinito e agli altri soci di mantenere nel lungo periodo il controllo dell&#8217;impresa attraverso l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;investitore. 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