{"id":1774,"date":"2026-01-02T13:49:49","date_gmt":"2026-01-02T12:49:49","guid":{"rendered":"https:\/\/studiobampo.it\/?p=1774"},"modified":"2026-01-21T14:54:12","modified_gmt":"2026-01-21T13:54:12","slug":"cessione-di-quote-societarie-e-rinuncia-al-diritto-dopzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiobampo.it\/en\/cessione-di-quote-societarie-e-rinuncia-al-diritto-dopzione\/","title":{"rendered":"Transfer of company shares and waiver of option rights"},"content":{"rendered":"<h3>La cessione di quote societarie e rinuncia al diritto d&#8217;opzione: profili fiscali, rischi e opportunit\u00e0.<\/h3>\n<p><em>Analisi delle problematiche connesse alla cessione di partecipazioni al valore nominale e alla rinuncia gratuita al diritto di opzione alla luce della pi\u00f9 recente giurisprudenza.<\/em><\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong>: I<em>l presente contributo analizza due operazioni societarie di frequente utilizzo nella prassi professionale: la cessione di quote al valore nominale e la rinuncia gratuita al diritto di opzione in sede di aumento di capitale. Entrambe le fattispecie, pur essendo generalmente lecite, presentano profili di rischio fiscale che richiedono un&#8217;attenta valutazione preventiva. L&#8217;analisi si fonda sulla normativa vigente (TUIR), sulla prassi ministeriale e sulla pi\u00f9 recente giurisprudenza di Cassazione.<\/em><\/p>\n<p><strong>1. Premessa e inquadramento normativo<\/strong><br \/>\nNella prassi professionale ci si pu\u00f2 trovare a gestire operazioni di riassetto societario che coinvolgono la cessione di partecipazioni tra soci o l&#8217;ingresso di nuovi soggetti nel capitale sociale. Due strumenti particolarmente diffusi sono: (i) la cessione di quote al valore nominale, spesso utilizzata per trasferimenti intrafamiliari o riorganizzazioni societarie; (ii) la rinuncia gratuita al diritto di opzione, impiegata per facilitare l&#8217;ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale.<br \/>\nIl quadro normativo di riferimento per le plusvalenze da cessione di partecipazioni \u00e8 contenuto negli articoli 67 e 68 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In particolare, l&#8217;art. 68, comma 6, stabilisce che la plusvalenza tassabile \u00e8 costituita dalla \u00abdifferenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione\u00bb. L&#8217;elemento cruciale \u00e8 il riferimento esplicito al \u00abcorrispettivo percepito\u00bb e non al valore normale o di mercato della partecipazione.<\/p>\n<h4><strong>2. <\/strong><strong>La cessione di quote al valore nominale<\/strong><\/h4>\n<p><strong>2.1 Il principio generale: rilevanza del corrispettivo effettivo<\/strong><br \/>\nLa norma fiscale (art. 68 TUIR) fa esplicito riferimento al \u00abcorrispettivo\u00bb percepito dal cedente, senza alcun richiamo al valore normale della partecipazione. Il valore normale, definito dall&#8217;art. 9 del TUIR, assume rilevanza soltanto per specifiche fattispecie espressamente previste dalla legge (cessioni con corrispettivo in natura, conferimenti, destinazione a finalit\u00e0 estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa).<br \/>\nNe consegue che, in linea di principio, la cessione di una partecipazione ad un prezzo pari al valore nominale (o comunque inferiore al valore di mercato) <strong>non genera di per s\u00e9 plusvalenza tassabile<\/strong>, posto che il capital gain \u00e8 calcolato sul corrispettivo effettivamente incassato e non su valori presunti o teorici.<\/p>\n<p><strong>2.2 L&#8217;evoluzione giurisprudenziale: i poteri di accertamento dell&#8217;Agenzia<\/strong><br \/>\nLa Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta pi\u00f9 volte su questo delicato tema, delineando i confini entro cui l&#8217;Amministrazione Finanziaria pu\u00f2 contestare il corrispettivo dichiarato.<\/p>\n<p><strong>Principali pronunce della Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Sentenza<\/th>\n<th>Principio affermato<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cass. n. 3290\/2012<\/td>\n<td>Non esiste alcuna presunzione legale di conformit\u00e0 tra corrispettivo percepito e<br \/>\nvalore normale. L&#8217;accertamento del valore normale pu\u00f2 tuttavia essere valorizzato per sorreggere una presunzione semplice<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cass. n. 23498\/2016<\/td>\n<td>Una differenza &#8220;abnorme&#8221; tra valore nominale e valore reale \u00e8 capace di connotare<br \/>\ncome irragionevole la condotta del contribuente e fondare un accertamento presuntivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cass. n. 16366\/2020<\/td>\n<td>Il riferimento al valore normale di mercato pu\u00f2 costituire clausola antielusiva generale, precluso al contribuente conseguire vantaggi fiscali mediante uso distorto di strumenti giuridici.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cass. n. 35685\/2023<\/td>\n<td>La cessione a prezzo simbolico non \u00e8 nulla se l&#8217;acquirente assume obblighi<br \/>\nconnessi (es. debiti societari). Solo un prezzo &#8220;meramente apparente&#8221; pu\u00f2 determinare nullit\u00e0 per difetto di causa.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Dalla disamina della giurisprudenza emerge che l&#8217;Agenzia delle Entrate <strong>non pu\u00f2 automaticamente sostituire<\/strong> il corrispettivo dichiarato con il valore normale della partecipazione. Tuttavia, in presenza di uno scostamento \u00ababnorme\u00bb tra prezzo dichiarato e valore effettivo, pu\u00f2 fondare un accertamento presuntivo, che dovr\u00e0 essere sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.<\/p>\n<p><strong>2.3 Fattori di rischio e indicatori di attenzione<\/strong><br \/>\nIl Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 852-2014\/T, ha individuato i principali fattori che incrementano il rischio di accertamento:<br \/>\n\u2022 <strong>Soggetti coinvolti<\/strong>: cessioni tra familiari o soci della medesima compagine sono tradizionalmente oggetto di maggiore attenzione da parte degli Uffici (cfr. Nota Min. Fin. 5\/11\/1999 prot. 185903);<br \/>\n\u2022<strong> Attivit\u00e0 svolta dalla societ\u00e0<\/strong>: le societ\u00e0 immobiliari con significativi plusvalori latenti presentano rischi maggiori rispetto a societ\u00e0 operative;<br \/>\n\u2022 <strong>Storicit\u00e0 della societ\u00e0<\/strong>: societ\u00e0 di recente costituzione con patrimonio netto limitato sono meno esposte;<br \/>\n\u2022 <strong>Tipo di societ\u00e0<\/strong>: nelle societ\u00e0 di persone il valore fiscale della quota tiene conto dei redditi imputati e degli utili distribuiti, determinando possibili disallineamenti;<br \/>\n\u2022<strong> Operazioni successive<\/strong>: particolare attenzione quando la cessione \u00e8 seguita a breve distanza da altra cessione a prezzo significativamente maggiore (cfr. Cass. n. 15520\/2002).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>FOCUS OPERATIVO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><em>La cessione al valore nominale non \u00e8 di per s\u00e9 illegittima, ma richiede adeguata giustificazione economica. Si consiglia di documentare preventivamente le ragioni della scelta (es. passivit\u00e0 latenti, vincoli statutari, accordi parasociali, esigenze di riorganizzazione familiare) e di conservare evidenza delle modalit\u00e0 di pagamento del corrispettivo (bonifici, assegni)<\/em>.<\/p>\n<h4><strong>3. La rinuncia gratuita al diritto di opzione<\/strong><\/h4>\n<p><strong>3.1 Profili civilistici<\/strong><br \/>\nIl diritto di opzione, disciplinato dall&#8217;art. 2441 c.c. per le S.p.A. e richiamato per le S.r.l. dall&#8217;art. 2481-bis c.c., attribuisce ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione le azioni o quote di nuova emissione in occasione di aumenti di capitale a pagamento. Tale diritto pu\u00f2 essere oggetto di <strong>cessione onerosa<\/strong> oppure di <strong>rinuncia gratuita<\/strong>.<br \/>\nLa rinuncia non determina automaticamente il trasferimento del diritto a favore di altri soci, ma comporta la mancata accettazione dell&#8217;offerta di sottoscrizione. Le azioni inoptate tornano nella disponibilit\u00e0 degli amministratori, che possono offrirle a terzi o ai soci che intendano esercitare il diritto di prelazione sull&#8217;inoptato.<\/p>\n<p><strong>3.2 Trattamento fiscale della rinuncia gratuita<\/strong><br \/>\nLa questione \u00e8 stata affrontata dal Ministero delle Finanze nella Circolare Ministeriale n. 98 del 17 maggio 2000 (\u00a7 7.2.1), che costituisce ancora oggi il riferimento fondamentale.<br \/>\nSecondo il Ministero:<br \/>\n\u2022 La <strong>rinuncia gratuita<\/strong> all&#8217;esercizio del diritto d&#8217;opzione \u00ab<strong>Non costituisce fattispecie imponibile<\/strong>\u00bb, atteso che l&#8217;art. 81 [ora 67], comma 1, lettere c) e c-ter), del TUIR fanno riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso;<br \/>\n\u2022 <strong>Il contribuente deve provare<\/strong> che si tratta di una rinuncia gratuita al diritto d&#8217;opzione \u00abe non di cessione a titolo oneroso del diritto di opzione, n\u00e9 di esercizio di opzione e successiva cessione a titolo oneroso\u00bb.<br \/>\nTale impostazione \u00e8 stata confermata dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia (Nota n. 44933\/96), secondo cui la rinuncia al diritto d&#8217;opzione \u00abnon esplica effetti di natura tributaria nella fattispecie sopra descritta, configurandosi invece i presupposti di tassazione in base alla disciplina dei redditi diversi (&#8230;) nel momento in cui avviene la cessione delle partecipazioni\u00bb.<\/p>\n<p><strong>3.3 Distinzione tra rinuncia gratuita e donazione indiretta<\/strong><br \/>\nUn aspetto rilevante riguarda la potenziale qualificazione della rinuncia come <strong>donazione indiretta<\/strong>, con conseguente assoggettamento all&#8217;imposta sulle successioni e donazioni.<br \/>\nIl Tribunale di Venezia ha precisato che la rinuncia al diritto di sottoscrizione <strong>non integra un atto di liberalit\u00e0<\/strong> in quanto: (i) il rinunciante persegue un interesse proprio (liberarsi da eventuali esborsi di capitale di rischio); (ii) il beneficiario persegue anche l&#8217;interesse della societ\u00e0 alla capitalizzazione. L&#8217;operazione \u00e8 pertanto caratterizzata da <em>causa societatis<\/em> e non da <em>causa donandi<\/em>.<br \/>\nLa Cassazione (orientamento confermato anche nel 2024) ha ribadito che l&#8217;arricchimento del socio che sottoscrive le quote rinunciate non deriva esclusivamente dalla rinuncia altrui, ma dalla sua autonoma decisione di sottoscrivere, venendo meno il requisito dell&#8217;<em>animus donandi<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SINTESI OPERATIVA<\/strong><\/p>\n<p><em>La rinuncia gratuita al diritto di opzione, se non accompagnata da successiva cessione delle quote, non genera alcun effetto fiscale in capo al rinunciante. Il rischio di riqualificazione in donazione indiretta \u00e8 limitato dalla consolidata giurisprudenza che riconosce la causa societatis dell&#8217;operazione<\/em>.<\/p>\n<h4><strong>4. Confronto tra le due fattispecie<\/strong><\/h4>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th><strong>Profilo<\/strong><\/th>\n<th><strong>Cessione al nominale<\/strong><\/th>\n<th><strong>Rinuncia opzione<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Effetto fiscale diretto<\/td>\n<td>Plusvalenza calcolata sul corrispettivo effettivo.<\/td>\n<td>Nessun effetto fiscale (se gratuita).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rischio accertamento<\/td>\n<td>Medio-alto in caso di scostamento abnorme.<\/td>\n<td>Basso se non seguita da cessione.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imposta donazione<\/td>\n<td>Possibile riqualificazione come negotium mixtum cum donatione.<\/td>\n<td>Esclusa per prevalente causa societatis.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Onere probatorio<\/td>\n<td>A carico dell&#8217;AdE (presunzioni gravi, precise, concordanti.<\/td>\n<td>A carico del contribuente (provare la gratuit\u00e0).<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4><strong>5. Conclusioni e raccomandazioni operative<\/strong><\/h4>\n<p>Alla luce dell&#8217;analisi svolta, si possono trarre le seguenti conclusioni operative:<br \/>\n<strong>1. Cessione al valore nominale<\/strong>: l&#8217;operazione \u00e8 fiscalmente neutra se il corrispettivo dichiarato corrisponde a quello effettivamente percepito. Tuttavia, in presenza di uno scostamento significativo rispetto al valore normale, \u00e8 opportuno: (i) documentare le ragioni economiche della scelta; (ii) conservare evidenza dei flussi finanziari; (iii) valutare la tempistica rispetto ad eventuali operazioni successive.<br \/>\n<strong>2. Rinuncia al diritto di opzione<\/strong>: l&#8217;operazione non determina alcun effetto fiscale in capo al rinunciante, purch\u00e9 sia effettivamente gratuita e non seguita da cessione onerosa delle quote. \u00c8 consigliabile formalizzare la rinuncia in forma scritta e documentare le ragioni societarie sottostanti.<br \/>\n<strong>3. Valutazione preventiva<\/strong>: in entrambi i casi, \u00e8 fondamentale un&#8217;analisi preliminare che tenga conto dei soggetti coinvolti, dell&#8217;attivit\u00e0 societaria, della situazione patrimoniale e delle operazioni pregresse o programmate.<br \/>\n<strong>4. Rivalutazione partecipazioni<\/strong>: con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207\/2024), la possibilit\u00e0 di rivalutazione delle partecipazioni \u00e8 divenuta \u00aba regime\u00bb con aliquota del 18% (o del 21% a seguito della prossima entrata in vigore della Legge di bilancio 2026) . Questa opzione pu\u00f2 essere valutata in alternativa o in combinazione con le operazioni descritte.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/studiobampo.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/cessione_quote_rinuncia_opzione_blog_studiobampo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Articolo completo in <strong>pdf<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cessione di quote societarie e rinuncia al diritto d&#8217;opzione: profili fiscali, rischi e opportunit\u00e0. Analisi delle problematiche connesse alla cessione di partecipazioni al valore nominale e alla rinuncia gratuita al diritto di opzione alla luce della pi\u00f9 recente giurisprudenza. 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