CFC – le novità operative per il 2024–2025

Controlled Foreign Companies: sintesi pratica per imprese e gruppi con controllate estere

Il D.Lgs. n. 209/2023 e, da ultimo, il D.L. n. 84/2025 hanno aggiornato in modo significativo la disciplina CFC (art. 167 TUIR), introducendo criteri più chiari per il test di tassazione effettiva e una modalità semplificata basata su un’imposta sostitutiva del 15%. Di seguito i punti essenziali con impatto operativo su pianificazione e compliance.

Quando si applica la CFC Rule

La disciplina si applica ai soggetti residenti (persone fisiche e società) che controllano entità estere quando ricorrono, in estrema sintesi, entrambe le seguenti condizioni:
Tassazione effettiva estera inferiore al 50% di quella che sarebbe dovuta in Italia.
Oltre un terzo dei proventi della controllata rientra tra i c.d. “passive income” (interessi, canoni, dividendi/capital gain, leasing finanziario, attività finanziarie/assicurative/bancarie, trading a basso valore aggiunto infragruppo, servizi infragruppo a basso valore aggiunto).

In ogni caso non si è CFC qualora l’imposta estera sia almeno pari al 15% dell’utile ante imposte.

Imposta minima nazionale equivalente (art. 167, co. 4-bis TUIR)

Ai fini del tax rate test, rileva l’imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese della controllata estera secondo il criterio di allocazione semplificato adottato dalla normativa locale.

Opzione per l’imposta sostitutiva del 15% (art. 167, co. 4-ter TUIR)

Il soggetto controllante residente può versare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto della controllata estera (al netto di imposte, svalutazioni e accantonamenti), non deducibile ai fini IRES/IRAP. Con il versamento, si considera superato, in via presuntiva, il tax rate test del 15% e la disciplina CFC è disapplicata per il triennio di opzione. L’opzione è irrevocabile per 3 esercizi e si applica a tutte le controllate non residenti; al termine, si rinnova tacitamente salvo revoca nei termini previsti.

Credito d’imposta e coordinamento con art. 165 TUIR
Sono detraibili dall’imposta italiana, nei limiti dell’art. 165 TUIR, sia le imposte estere a titolo definitivo della controllata, sia l’imposta minima nazionale equivalente, per la quota individuata ai sensi del nuovo art. 167, co. 4-bis.

Decorrenza e adempimenti
Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2024, con effetti dichiarativi nel Modello Redditi 2025. È opportuno pianificare in anticipo la raccolta delle informazioni contabili delle controllate, la verifica dei “passive income”, la stima dell’Effective Tax Rate e l’eventuale convenienza dell’opzione sostitutiva.

Checklist operativa rapida
1. Mappa delle controllate estere e verifica del requisito di controllo (art. 2359 c.c.).
2. Calcolo ETR e test del 15% considerando l’imposta minima nazionale equivalente.
3. Analisi della composizione dei proventi: quota “passive income” > 1/3?
4. Valutazione convenienza/opzione imposta sostitutiva 15% su utile contabile netto e secondo meccanismo “all in all out”.
5. Stima dei crediti esteri detraibili (art. 165 TUIR) e coordinamento di gruppo.
6. Predisposizione documentazione: opzione triennale, policy e monitoraggi.

Come possiamo aiutarti
Lo Studio Bampo supporta gruppi con controllate estere nella verifica dei requisiti CFC, nella simulazione ETR e nella gestione dell’opzione sostitutiva del 15%, redigendo policy e memorie di supporto in caso di controlli. Contattaci per un’eventuale analisi preliminare.

Disclaimer
Il presente contributo ha finalità informative generali e non sostituisce una consulenza professionale personalizzata.

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