La cessione di quote societarie e rinuncia al diritto d’opzione: profili fiscali, rischi e opportunità.
Analisi delle problematiche connesse alla cessione di partecipazioni al valore nominale e alla rinuncia gratuita al diritto di opzione alla luce della più recente giurisprudenza.
Abstract: Il presente contributo analizza due operazioni societarie di frequente utilizzo nella prassi professionale: la cessione di quote al valore nominale e la rinuncia gratuita al diritto di opzione in sede di aumento di capitale. Entrambe le fattispecie, pur essendo generalmente lecite, presentano profili di rischio fiscale che richiedono un’attenta valutazione preventiva. L’analisi si fonda sulla normativa vigente (TUIR), sulla prassi ministeriale e sulla più recente giurisprudenza di Cassazione.
1. Premessa e inquadramento normativo
Nella prassi professionale ci si può trovare a gestire operazioni di riassetto societario che coinvolgono la cessione di partecipazioni tra soci o l’ingresso di nuovi soggetti nel capitale sociale. Due strumenti particolarmente diffusi sono: (i) la cessione di quote al valore nominale, spesso utilizzata per trasferimenti intrafamiliari o riorganizzazioni societarie; (ii) la rinuncia gratuita al diritto di opzione, impiegata per facilitare l’ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale.
Il quadro normativo di riferimento per le plusvalenze da cessione di partecipazioni è contenuto negli articoli 67 e 68 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In particolare, l’art. 68, comma 6, stabilisce che la plusvalenza tassabile è costituita dalla «differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione». L’elemento cruciale è il riferimento esplicito al «corrispettivo percepito» e non al valore normale o di mercato della partecipazione.
2. La cessione di quote al valore nominale
2.1 Il principio generale: rilevanza del corrispettivo effettivo
La norma fiscale (art. 68 TUIR) fa esplicito riferimento al «corrispettivo» percepito dal cedente, senza alcun richiamo al valore normale della partecipazione. Il valore normale, definito dall’art. 9 del TUIR, assume rilevanza soltanto per specifiche fattispecie espressamente previste dalla legge (cessioni con corrispettivo in natura, conferimenti, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa).
Ne consegue che, in linea di principio, la cessione di una partecipazione ad un prezzo pari al valore nominale (o comunque inferiore al valore di mercato) non genera di per sé plusvalenza tassabile, posto che il capital gain è calcolato sul corrispettivo effettivamente incassato e non su valori presunti o teorici.
2.2 L’evoluzione giurisprudenziale: i poteri di accertamento dell’Agenzia
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte su questo delicato tema, delineando i confini entro cui l’Amministrazione Finanziaria può contestare il corrispettivo dichiarato.
Principali pronunce della Corte di Cassazione
| Sentenza | Principio affermato |
|---|---|
| Cass. n. 3290/2012 | Non esiste alcuna presunzione legale di conformità tra corrispettivo percepito e valore normale. L’accertamento del valore normale può tuttavia essere valorizzato per sorreggere una presunzione semplice |
| Cass. n. 23498/2016 | Una differenza “abnorme” tra valore nominale e valore reale è capace di connotare come irragionevole la condotta del contribuente e fondare un accertamento presuntivo |
| Cass. n. 16366/2020 | Il riferimento al valore normale di mercato può costituire clausola antielusiva generale, precluso al contribuente conseguire vantaggi fiscali mediante uso distorto di strumenti giuridici. |
| Cass. n. 35685/2023 | La cessione a prezzo simbolico non è nulla se l’acquirente assume obblighi connessi (es. debiti societari). Solo un prezzo “meramente apparente” può determinare nullità per difetto di causa. |
Dalla disamina della giurisprudenza emerge che l’Agenzia delle Entrate non può automaticamente sostituire il corrispettivo dichiarato con il valore normale della partecipazione. Tuttavia, in presenza di uno scostamento «abnorme» tra prezzo dichiarato e valore effettivo, può fondare un accertamento presuntivo, che dovrà essere sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
2.3 Fattori di rischio e indicatori di attenzione
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 852-2014/T, ha individuato i principali fattori che incrementano il rischio di accertamento:
• Soggetti coinvolti: cessioni tra familiari o soci della medesima compagine sono tradizionalmente oggetto di maggiore attenzione da parte degli Uffici (cfr. Nota Min. Fin. 5/11/1999 prot. 185903);
• Attività svolta dalla società: le società immobiliari con significativi plusvalori latenti presentano rischi maggiori rispetto a società operative;
• Storicità della società: società di recente costituzione con patrimonio netto limitato sono meno esposte;
• Tipo di società: nelle società di persone il valore fiscale della quota tiene conto dei redditi imputati e degli utili distribuiti, determinando possibili disallineamenti;
• Operazioni successive: particolare attenzione quando la cessione è seguita a breve distanza da altra cessione a prezzo significativamente maggiore (cfr. Cass. n. 15520/2002).
FOCUS OPERATIVO
La cessione al valore nominale non è di per sé illegittima, ma richiede adeguata giustificazione economica. Si consiglia di documentare preventivamente le ragioni della scelta (es. passività latenti, vincoli statutari, accordi parasociali, esigenze di riorganizzazione familiare) e di conservare evidenza delle modalità di pagamento del corrispettivo (bonifici, assegni).
3. La rinuncia gratuita al diritto di opzione
3.1 Profili civilistici
Il diritto di opzione, disciplinato dall’art. 2441 c.c. per le S.p.A. e richiamato per le S.r.l. dall’art. 2481-bis c.c., attribuisce ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione le azioni o quote di nuova emissione in occasione di aumenti di capitale a pagamento. Tale diritto può essere oggetto di cessione onerosa oppure di rinuncia gratuita.
La rinuncia non determina automaticamente il trasferimento del diritto a favore di altri soci, ma comporta la mancata accettazione dell’offerta di sottoscrizione. Le azioni inoptate tornano nella disponibilità degli amministratori, che possono offrirle a terzi o ai soci che intendano esercitare il diritto di prelazione sull’inoptato.
3.2 Trattamento fiscale della rinuncia gratuita
La questione è stata affrontata dal Ministero delle Finanze nella Circolare Ministeriale n. 98 del 17 maggio 2000 (§ 7.2.1), che costituisce ancora oggi il riferimento fondamentale.
Secondo il Ministero:
• La rinuncia gratuita all’esercizio del diritto d’opzione «Non costituisce fattispecie imponibile», atteso che l’art. 81 [ora 67], comma 1, lettere c) e c-ter), del TUIR fanno riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso;
• Il contribuente deve provare che si tratta di una rinuncia gratuita al diritto d’opzione «e non di cessione a titolo oneroso del diritto di opzione, né di esercizio di opzione e successiva cessione a titolo oneroso».
Tale impostazione è stata confermata dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia (Nota n. 44933/96), secondo cui la rinuncia al diritto d’opzione «non esplica effetti di natura tributaria nella fattispecie sopra descritta, configurandosi invece i presupposti di tassazione in base alla disciplina dei redditi diversi (…) nel momento in cui avviene la cessione delle partecipazioni».
3.3 Distinzione tra rinuncia gratuita e donazione indiretta
Un aspetto rilevante riguarda la potenziale qualificazione della rinuncia come donazione indiretta, con conseguente assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni.
Il Tribunale di Venezia ha precisato che la rinuncia al diritto di sottoscrizione non integra un atto di liberalità in quanto: (i) il rinunciante persegue un interesse proprio (liberarsi da eventuali esborsi di capitale di rischio); (ii) il beneficiario persegue anche l’interesse della società alla capitalizzazione. L’operazione è pertanto caratterizzata da causa societatis e non da causa donandi.
La Cassazione (orientamento confermato anche nel 2024) ha ribadito che l’arricchimento del socio che sottoscrive le quote rinunciate non deriva esclusivamente dalla rinuncia altrui, ma dalla sua autonoma decisione di sottoscrivere, venendo meno il requisito dell’animus donandi.
SINTESI OPERATIVA
La rinuncia gratuita al diritto di opzione, se non accompagnata da successiva cessione delle quote, non genera alcun effetto fiscale in capo al rinunciante. Il rischio di riqualificazione in donazione indiretta è limitato dalla consolidata giurisprudenza che riconosce la causa societatis dell’operazione.
4. Confronto tra le due fattispecie
| Profilo | Cessione al nominale | Rinuncia opzione |
|---|---|---|
| Effetto fiscale diretto | Plusvalenza calcolata sul corrispettivo effettivo. | Nessun effetto fiscale (se gratuita). |
| Rischio accertamento | Medio-alto in caso di scostamento abnorme. | Basso se non seguita da cessione. |
| Imposta donazione | Possibile riqualificazione come negotium mixtum cum donatione. | Esclusa per prevalente causa societatis. |
| Onere probatorio | A carico dell’AdE (presunzioni gravi, precise, concordanti. | A carico del contribuente (provare la gratuità). |
5. Conclusioni e raccomandazioni operative
Alla luce dell’analisi svolta, si possono trarre le seguenti conclusioni operative:
1. Cessione al valore nominale: l’operazione è fiscalmente neutra se il corrispettivo dichiarato corrisponde a quello effettivamente percepito. Tuttavia, in presenza di uno scostamento significativo rispetto al valore normale, è opportuno: (i) documentare le ragioni economiche della scelta; (ii) conservare evidenza dei flussi finanziari; (iii) valutare la tempistica rispetto ad eventuali operazioni successive.
2. Rinuncia al diritto di opzione: l’operazione non determina alcun effetto fiscale in capo al rinunciante, purché sia effettivamente gratuita e non seguita da cessione onerosa delle quote. È consigliabile formalizzare la rinuncia in forma scritta e documentare le ragioni societarie sottostanti.
3. Valutazione preventiva: in entrambi i casi, è fondamentale un’analisi preliminare che tenga conto dei soggetti coinvolti, dell’attività societaria, della situazione patrimoniale e delle operazioni pregresse o programmate.
4. Rivalutazione partecipazioni: con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), la possibilità di rivalutazione delle partecipazioni è divenuta «a regime» con aliquota del 18% (o del 21% a seguito della prossima entrata in vigore della Legge di bilancio 2026) . Questa opzione può essere valutata in alternativa o in combinazione con le operazioni descritte.