Assetti organizzativi adeguati – obblighi, rischi e soluzioni

Assetti organizzativi adeguati

Obblighi, rischi e soluzioni per le piccole imprese.

L’art. 2086 del Codice Civile, come modificato dal Codice della Crisi d’impresa, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Questo obbligo – in vigore dal 2019 – serve a garantire una gestione sana e a intercettare tempestivamente eventuali segnali di crisi aziendale. Ma quali rischi corre un’azienda (e i suoi organi sociali) se non si adegua? E quali sono gli adempimenti minimi per le micro e medio-piccole imprese? Di seguito facciamo il punto in modo operativo, includendo una sintesi delle più recenti sentenze sul tema.

Rischi del mancato adeguamento degli assetti.

Senza adeguati assetti organizzativi l’impresa rischia di non accorgersi in tempo di squilibri finanziari o gestionali, aggravando la propria situazione fino a uno stato di crisi o perdita della continuità aziendale. In altre parole, l’assenza di strumenti di monitoraggio può far sì che l’azienda passi inconsapevolmente da una condizione di equilibrio a una di dissesto, rendendo poi più difficile il recupero.

Dal punto di vista legale, la mancata predisposizione di assetti adeguati è considerata un grave inadempimento da parte degli amministratori. Diverse pronunce giudiziarie hanno definito tale omissione una “grave irregolarità” ex art. 2409 c.c., che legittima l’intervento del Tribunale su segnalazione di soci, sindaci o revisori. In casi accertati, i giudici hanno disposto la revoca degli amministratori (talora insieme ai sindaci) e la nomina di un amministratore giudiziario per ripristinare una gestione corretta. Questa misura comporta di fatto la rimozione dell’organo amministrativo e di controllo in carica, con grave impatto sulla governance societaria.

Inoltre, gli amministratori inadempienti possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dalla mancata istituzione di assetti adeguati. L’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 2086 c.c. espone infatti gli organi amministrativi a pesanti responsabilità civili verso la società e, in caso d’insolvenza, anche verso i creditori.

Da notare che anche gli organi di controllo (collegio sindacale o revisore) non sono esenti da rischi. Il dovere di vigilare sull’adeguatezza degli assetti ricade su di loro in base alla legge. Se sindaci o revisori omettono di segnalare gravi carenze nei sistemi amministrativo-contabili, possono essere considerati corresponsabili. In alcune delle citate pronunce, i tribunali hanno disposto la revoca anche dei sindaci per mancata vigilanza. Pertanto, un assetto non conforme pone a rischio l’intera struttura di governance: amministratori rimossi e potenzialmente sanzionati per mala gestio, sindaci destituiti per omesso controllo e, nei casi peggiori, procedure concorsuali anticipate o aggravate.

Adempimenti minimi per micro e piccole imprese.
La normativa sugli adeguati assetti è proporzionale: le misure richieste vanno commisurate alla natura e alla dimensione dell’impresa. Ciò significa che una micro-impresa non deve dotarsi di elaborati sistemi tipici di una grande azienda. Tuttavia anche le realtà minori devono predisporre alcuni strumenti di base, indispensabili per tenere sotto controllo l’andamento aziendale e individuare eventuali problemi sul nascere. Ecco gli adempimenti minimi che non dovrebbero mancare in una piccola-media impresa per ritenere l’assetto almeno adeguato:

  • Contabilità ordinata e aggiornata – Mantenere una contabilità affidabile e tempestiva è fondamentale. Anche chi è in contabilità semplificata dovrebbe predisporre periodicamente una situazione contabile (bilancino) aggiornata così da avere dati chiari su patrimonio, utili/perdite e liquidità. Una contabilità aggiornata consente di fornire informazioni complete e accurate sulla situazione economico-finanziaria ai soci e agli altri stakeholder, come raccomandato anche dalla recente giurisprudenza.
  • Monitoraggio degli indicatori finanziari – È opportuno definire alcuni indicatori chiave e controllarli regolarmente in rapporto a soglie di attenzione. Ad esempio: patrimonio netto (per verificare che non sia eroso oltre i limiti di legge), liquidità e cash flow, grado di indebitamento e capacità di rimborso dei debiti. Questi parametri aiutano a misurare l’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’impresa. L’impresa dovrebbe essere in grado di rispondere a domande tipo: “Abbiamo liquidità sufficiente per i prossimi mesi? I debiti a breve sono sostenibili rispetto ai crediti in arrivo?” ecc. Un semplice cruscotto di controllo può prevenire sorprese.
  • Gestione delle scadenze e dei flussi di cassa – Anche una micro-impresa dovrebbe adottare un minimo di pianificazione finanziaria. In pratica: predisporre un budget di cassa (ad es. orizzonte 6-12 mesi) per valutare la capacità di far fronte a impegni finanziari imminenti. Inoltre, tenere un scadenziario dei debiti verso fornitori, banche ed Erario, monitorando costantemente le uscite programmate. È importante evidenziare immediatamente eventuali ritardi nei pagamenti: ad esempio, verificare se ci sono debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni o rate di finanziamenti scadute da più di 60 giorni. Questi sono proprio alcuni dei “segnali di crisi” indicati dal Codice della Crisi, che vanno tenuti sotto controllo anche nelle piccole imprese. Un’attenta gestione di cassa aiuta a prevenire tensioni finanziarie e a intervenire per tempo (ad esempio rinegoziando debiti o cercando nuova finanza) prima che la situazione diventi critica.
  • Organizzazione interna chiara (anche semplificata) – In una micro-impresa spesso le funzioni sono accentrate sull’imprenditore o su pochi collaboratori. È comunque essenziale definire chiaramente ruoli e responsabilità per la gestione amministrativa e finanziaria. Ad esempio: identificare chi si occupa di registrare i movimenti contabili (anche se è il commercialista esterno), chi segue i pagamenti e incassi, chi controlla periodicamente l’andamento (spesso lo stesso amministratore insieme al consulente). Pur con un organigramma minimo, l’importante è che qualcuno abbia il compito preciso di monitorare i conti e segnalare immediatamente agli amministratori eventuali anomalie. Lo studio o il consulente esterno può fornire checklist operative per verificare periodicamente lo stato di salute aziendale. Ciò garantisce che l’imprenditore disponga delle informazioni necessarie sull’equilibrio economico-finanziario, sull’indebitamento e sulle prospettive a 12 mesi richieste dalla legge.

In sintesi, una piccola impresa non deve “imbarcarsi” in costose riorganizzazioni burocratiche, ma non può neppure ignorare l’obbligo di dotarsi di strumenti minimi di controllo. L’adeguatezza va commisurata alla scala aziendale. Ciò che conta è che l’imprenditore, anche con il supporto eventualmente di consulenti esterni, abbia sotto controllo i numeri chiave dell’azienda e possa prendere decisioni informate in tempo utile. Oltre ad evitare sanzioni, un assetto anche basico ma efficace consente una gestione più serena e può migliorare la fiducia di banche e partner (facilitando ad esempio l’accesso al credito).

Giurisprudenza recente: responsabilità, revoche e sanzioni
L’orientamento dei tribunali italiani sta confermando con forza la linea del legislatore: omissioni o carenze negli assetti organizzativi interni non restano impunite. Ecco una breve rassegna di pronunce significative degli ultimi anni, che evidenziano le possibili responsabilità per amministratori e controllori.

  • Tribunale di MilanoDecreto 29/02/2024: la mancata adozione di adeguati assetti societari è qualificata come «grave irregolarità» ex art. 2409 c.c., sufficiente a giustificare la revoca degli amministratori (nonché dei sindaci/revisori) ad istanza dei soci. In questo provvedimento, il tribunale ribadisce che la segnalazione dell’irregolarità al giudice può partire anche dai soci di minoranza, data la rilevanza dell’obbligo violato.
  • Tribunale di CataniaSentenza 08/02/2023: accertata l’assenza di assetti adeguati, il tribunale ha disposto la rimozione dell’intero CDA e la sostituzione con un amministratore giudiziario. Anche in questo caso l’omissione negli assetti è stata definita una grave irregolarità gestionale; il ricorso al provvedimento dell’art. 2409 c.c. è scattato per tutelare la società da ulteriori pregiudizi.
  • Corte d’Appello di Venezia – Decr. 29/11/2022 (confermando il Tribunale) e Tribunale di Cagliari – Decr. 19/01/2022: entrambe le decisioni confermano che la carenza di adeguati assetti integra un’irregolarità talmente grave da giustificare l’attivazione dei provvedimenti di ispezione e amministrazione giudiziaria previsti dall’art. 2409 c.c.. In sostanza, anche senza altri illeciti, la sola mancanza di organizzazione interna conforme alla legge basta a far intervenire il tribunale su denuncia dei soci o degli organi di controllo.
  • Tribunale di Roma Sentenze 15/09/2020 e 24/09/2020: queste pronunce, tra le prime sul nuovo art. 2086 c.c., hanno sì considerato la mancata predisposizione degli assetti come atto di “mala gestio” degli amministratori, ma con un’importante precisazione. Il giudice capitolino ha applicato la business judgment rule, affermando che non si può ritenere responsabile l’amministratore che abbia comunque adottato misure organizzative ritenute adeguate ex ante, anche se poi esse si rivelino insufficienti. In pratica, viene ribadito che agli amministratori è richiesta diligenza e attivazione tempestiva: la totale inerzia è colpevole, mentre chi ha istituito qualche strumento di controllo proporzionato non verrà giudicato col senno di poi se quello strumento – ragionevole al momento delle scelte – non ha evitato la crisi.
  • Tribunale di Catanzaro – Decreto 06/02/2024: segnaliamo infine questo provvedimento che sottolinea un aspetto peculiare. Il tribunale calabrese ha evidenziato che l’assenza di adeguati assetti è ancor più grave nelle società che apparentemente non sono in crisi. Proprio perché l’azienda in bonis potrebbe scivolare in crisi all’improvviso, non intercettando per tempo i campanelli d’allarme, la mancanza di assetti viene giudicata con maggior severità. Ciò rafforza il messaggio che prevenire è fondamentale: gli organi sociali devono agire prima che la crisi si manifesti, non dopo.

Queste pronunce dimostrano che l’obbligo di adeguati assetti ha effetti concreti e la sua violazione comporta conseguenze tangibili. In termini di responsabilità, l’organo amministrativo che omette del tutto di organizzare l’azienda in modo adeguato può subire un’azione di responsabilità per danno da mala gestione (ex art. 2476 c.c., nelle srl) se dal suo operato derivano perdite al patrimonio sociale o ai creditori. La revoca giudiziale degli amministratori incapaci di garantire assetti idonei è ormai una realtà nelle aule di tribunale, così come la rimozione dei sindaci compiacenti. In casi estremi, l’inerzia organizzativa può anticipare l’apertura di procedure concorsuali o far scattare responsabilità anche penali. In definitiva, la giurisprudenza più recente lancia un monito chiaro: chi dirige un’impresa deve dotarla di strumenti adeguati, pena l’intervento dell’autorità giudiziaria per proteggere la continuità aziendale e gli interessi di soci e creditori.

Il supporto dello Studio
Alla luce di quanto sopra, adeguare gli assetti organizzativi non è solo un obbligo di legge, ma un investimento in salute aziendale. Lo Studio Bampo può supportare le imprese – micro, piccole e medie – nella verifica e attuazione degli assetti minimi richiesti dalla normativa. Attraverso appositi modelli operativi, checklist e supporto documentale, lo Studio affianca gli amministratori e gli organi di controllo nell’implementare strumenti efficaci di pianificazione e controllo. Affidarsi a professionisti esperti consente di mettere in sicurezza la propria azienda, ottemperando all’art. 2086 c.c. e al Codice della Crisi, e di prevenire situazioni di crisi con un approccio proattivo.

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