Eliminazione delle procedure di allerta
Al fine di incentivare il ricorso a tale procedura erano assicurate al debitore alcune misure protettive e premiali.
La segnalazione al P.M. era altresì stabilita per l’ipotesi in cui l’imprenditore non fosse comparso per l’audizione davanti all’OCRI o – pur comparendo – non avesse presentato domanda di avvio della procedura o non avesse adempiuto alle istruzioni impartitegli.
Composizione negoziata della crisi
L’impresa che si trovi in una condizione di squilibrio patrimoniale economico o finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, può infatti richiedere alla Camera di commercio la nomina di un professionista esperto nel settore della ristrutturazione aziendale, che lo affianchi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti, individuando idonee soluzioni negoziali per superare la situazione di difficoltà nell’ambito di una procedura non concorsuale, durante la quale lo stesso imprenditore continua a gestire la propria attività economica senza ingerenza o controllo da parte del Tribunale o dell’esperto.
L’affidamento della procedura ad un singolo professionista anziché ad un collegio di esperti (OCRI) e la preferenza per accordata alle soluzioni negoziali di risoluzione della crisi (senza quindi il necessario intervento del Pubblico Ministero), rendono la Composizione negoziata della crisi uno strumento più duttile e meno rigido rispetto a quello della composizione assistita della crisi.
Permanenza degli strumenti d’allerta
Infatti, il Codice della crisi modificato e corretto contempla pur sempre l’obbligo dell’organo di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) di segnalare, l’organo di controllo, all’imprenditore la sussistenza delle condizioni per la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 25-octies) ed i creditori pubblici qualificati taluni indizi tipici rilevatori della crisi, quali mancati o ritardati versamenti contributivi e/o assicurativi ovvero debiti tributari scaduti e/o affidati per la riscossione (art. 25-nonies).
Sotto il profilo dell’allerta interna deve infine osservarsi che all’abrogazione degli indicatori di crisi, che costituivano il presupposto per l’innesco delle procedure di allerta, ha fatto seguito l’introduzione da parte del legislatore delegato di alcuni specifici segnali di allarme che gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa di cui all’art. 2086 c.c. devono essere in grado di monitorare per l’eventuale attivazione dei rimedi per il superamento della crisi (art. 3).
Nel dettaglio, per espressa previsione legislativa, i segnali di allarme da tenere in debita considerazione sono:
i) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
ii) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
iii) esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
iv) i ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.
Finalità degli strumenti di allerta
L’obiettivo dichiarato del complesso degli strumenti d’allerta sopra (sinteticamente) richiamati è quello di favorire – anche mediante la neo-istituita piattaforma telematica nazionale, dove saranno disponibili una lista di controllo che conterrà indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata – la precoce rilevazione dei segnali di crisi prima che questa si traduca in vera e propria insolvenza, in guisa da incoraggiare l’adozione tempestiva delle misure necessarie e idonee per farvi fronte, onde implementare le probabilità di risoluzione e, quindi, di conservazione dei valori aziendali.
Riscontrare i segnali di crisi sin dal principio, difatti, permette di superarla prima e nel modo meno gravoso sia per l’imprenditore in difficoltà che per i creditori. In quest’ottica il sistema delineato dal Codice della crisi prevede un ampio spettro di misure per affrontare la crisi e l’insolvenza, declinate secondo un climax ascendente, nella preferenza per quelle soluzioni che perseguano la conservazione dei complessi produttivi anziché la loro disgregazione e liquidazione.